Il bilancio degli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Gli enti del terzo settore con entrate superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Nelle associazioni di terzo settore, l’approvazione del bilancio è competenza inderogabile dell’assemblea.
Rendiconti, bilanci e rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione. L'impresa sociale deposita il bilancio presso il registro delle imprese e lo pubblica sul proprio sito web.
Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale. Si tratta di uno strumento di rendicontazione che tiene conto non solo degli aspetti economici, ma anche dell’impatto sociale dell’ente del terzo settore.
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