L’Atto Costitutivo è il documento fondante dell’organizzazione attraverso il quale i soci formalizzano la costituzione della stessa, definendone le caratteristiche principali e le finalità che deve perseguire.
Questo documento deve contenere in allegato lo Statuto ed essere firmato da tutti i soci presenti al momento della sua redazione, riportandone le generalità e l’apporto per la creazione dell’Associazione.
Cosa deve contenere l'Atto Costitutivo?
Secondo il Codice Civile, l’Atto Costitutivo deve contenere:
denominazione dell’ente;
indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede;
norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
diritti e obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
Può inoltre contenere le norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio.
Inoltre, per poter beneficiare del regime di fiscale di favore previsto per alcune tipologie di Associazioni, l’Atto Costitutivo (e lo Statuto) devono contenere specifiche disposizioni che riguardano:
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione;
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente – in caso di scioglimento per qualsiasi causa – ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di garantire la sua effettività e il diritto di voto a tutti gli associati per modifiche allo Statuto e ai regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi;
l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti;
i criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
le regole per le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni e i bilanci o rendiconti;
la intrasmissibilità della quota o del contributo associativa, tranne per casi di trasferimenti a causa di morte;
la non rivalutabilità della quota o contributo associativo.
Quale forma deve avere l'Atto Costitutivo?
L’Atto Costitutivo deve essere redatto in forma scritta.
Può essere stipulato:
per atto pubblico, ovvero redatto da un notaio;
per scrittura privata autenticata, ovvero redatto da singoli cittadini e autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale;
per scrittura privata registrata, ovvero redatto da singoli cittadini e poi registrata presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di far conoscere ai terzi il contenuto e la data, l’Atto Costitutivo deve avere forma scritta ed essere registrato presso il locale ufficio delle Entrate (scrittura privata registrata). Per assicurare che chi ha sottoscritto il documento è stato identificato in modo certo, si può redigere una scrittura privata autenticata che prevede che l’atto sia sottoscritto in presenza di un notaio o altro pubblico ufficiale.
L’atto pubblico, che si forma in presenza di un notaio, è la forma più alta di redazione dell’Atto Costitutivo – di per sé necessaria solo ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica – e consente di identificare con certezza le persone intervenute e il fatto che esse abbiano dichiarato determinate cose.
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